Art. 10.
(Settore sanitario, formazione e sensibilizzazione).

      1. Gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e il Ministero della salute promuovono corsi di formazione per gli operatori sanitari, finalizzati all'individuazione tempestiva dei casi di violenza,

 

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nonché corsi per la popolazione e interventi mirati nei confronti delle persone che abbiano commesso violenze sulle donne.
      2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono istituite commissioni interregionali contro la violenza sulle donne, per coordinare, valutare e proporre le misure ritenute necessarie per contribuire allo sradicamento di tale forma di violenza.